Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato a prelevare dal fondo di riserva dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, disponibile al 30 giugno 1909, oltre quanto occorra per provvedere ad eventuali insufficienze di stanziamento giusta l'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, anche una somma non superiore a L. 9,000,000 in aggiunta al prodotto netto da versarsi al tesoro, accertato alla chiusura dell'esercizio 1908-909.
Testo in vigore dal 21 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
