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Agli effetti dell'art. 10 della legge 9 luglio 1908, numero 418, concernente provvedimenti per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilita', e' stabilito nella somma di L. 250,000.
Testo in vigore dal 21 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
