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[1]Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909 pei collocamenti riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 451,000 con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213 che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e' elevato alla somma di L. 627,000, ripartita nella seguente misura fra i vari Ministeri:
[2]Ministero del tesoro.......... L. 12,000
[3]Id. delle finanze........ » 25,000
[4]Id. di grazia e giustizia.... » 140,000
[5]Id. degli affari esteri..... » 11,000
[6]Id. dell'istruzione pubblica... » 42,000
[7]Id. dell'interno......... » 73,000
[8]Id. dei lavori pubblici..... » 20,000
[9]Id. delle poste e dei telegrafi. » 18,000
[10]Id. della guerra......... » 240,000
[11]Id. della marina......... » 40,000
[12]Id. dell'agricoltura, industria e commercio.......... » 6,000 --------- Totale... L. 627,000
Testo in vigore dal 21 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
