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L'Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata ad imputare sugli esercizi 1909-910 e 1910-911 tutti i pagamenti del capitolo num. 51 «Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze» senza distinzione dell' esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 28 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
