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[1]Art. 13.
[2]Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 455,000 con l'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e' elevato alla somma di L. 550,000, ripartita nella seguente misura fra i vari Ministeri:
[3]Ministero del tesoro.......... L. 12,000 Id. delle finanze........ » 25,000 Id. di grazia e giustizia.... » 20,000 Id. degli affari esteri..... » 10,000 Id. dell'istruzione pubblica... » 12,000 Id. dell'interno......... » 73,000 Id. dei lavori pubblici..... » 20,000 Id. delle poste e dei telegrafi. » 18,000 Id. della guerra......... » 240,000 Id. della marina......... » 100,000 Id. dell'agricoltura, industria e commercio.......... » 20,000 -------- Totale... L. 550,000 --------
Testo in vigore dal 28 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
