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L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1909-910 in L. 119,422,020.01.
Testo in vigore dal 28 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
