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[1]Avanti che sia compiuta la integrale restituzione delle somme anticipate ai termini dell'art. 3, la Cassa depositi e prestiti fara' nuove anticipazioni, nei modi e termini stabiliti nello stesso art. 3, per la corresponsione degli assegni vitalizi ai superstiti della Campagna 1866.

[2]E quando anche queste anticipazioni staranno per estinguersi, si fara' luogo ad altre per la corresponsione degli assegni ai superstiti della campagna 1867 e successivamente per quelli della campagna 1870.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 1 luglio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;537~art4 · fonte del testo

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