Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Testo vigente dal 1 dicembre 1969

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-10-30;831~art1 · fonte del testo

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