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[1]Nel periodo delle Esposizioni, e cioe' dal 1° marzo a tutto luglio 1911, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sara' autorizzata a rilasciare, unitamente ai biglietti di viaggio a prezzi ridotti che saranno istituiti per la circostanza, delle speciali tessere a pagamento il cui ammontare sara' devoluto al Comitato organizzatore delle Esposizioni medesime. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Raineri - Credaro - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1911, n. 806
1La L. 21 luglio 1911, n. 806 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le concessioni ferroviarie dell'art. 2 della legge 23 giugno 1910, n. 343, sono estese a tutto il mese di dicembre 1911".
Testo in vigore dal 17 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
