Art. 1
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[1]L'assegnazione autorizzata col R. decreto 22 novembre 1925, n. 2195, per la esecuzione di opere pubbliche necessario per mettere in completa efficienza il porto di Massaua e' ridotta da L. 15,000,000 a L. 13,500,000.
[2]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,500,000 per l'esecuzione delle opere destinate al completamento della centrale elettrica nella stessa citta' di Massaua.
Testo in vigore dal 20 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
