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[1]Il comune di Bologna per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore indicato nell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 631, ha facolta' di determinare l'indennita' di espropriazione sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 se si tratta di terreni capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
[2]Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili siano stati revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, in relazione ai nuovi imponibili,con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la grazia e giustizia potra' essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i limiti dei saggi di capitalizzazione di cui al comma precedente.
[3]Nella determinazione del valore venale dovra' tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente in piu' o in meno che direttamente od indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegna dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.
[4]Nessuno ha diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni eseguite in dipendenza dei lavori stessi.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 6 giugno 1940-XVIII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Serena - Grandi - Bottai
[9]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
