Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]A Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, e' assegnato l'appannaggio di L. 200,000 annue.
[8]La detta somma sara' corrisposta per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sara' delegata dal Principe.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]MUSSOLINI - VOLPI.
[13]Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Testo in vigore dal 22 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
