Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata l'assegnazione di L. 30,000 da iscriversi in un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente esercizio finanziario e da servire per la sistemazione della sede della R. legazione a Pechino.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
