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[1]In relazione ai compiti assegnati alla Milizia postelegrafica la forza organica in servizio continuativo e la forza in congedo della Milizia stessa sono esenti - senza limiti di eta' - da qualsiasi richiamo alle armi in altre Forze armate, anche per mobilitazione, ad eccezione dei militari della Regia aeronautica appartenenti al personale navigante (piloti) od al personale specialista con obbligo continuativo di volo (motoristi, montatori, radiotelegrafisti, armieri-artificieri, fotografi).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 maggio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 6 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
