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Tutto il personale della forza complementare di Cui al precedente art. 1 dovra' essere di eta', superiore al 40° anno e di essa non potranno far parte militari radiotelegratisti ed automobilisti di qualunque arma e specialita', alpini, fanteria carrista, chimici, sanita' ed elementi comunque predesignati per particolari incarichi di mobilitazione.
Testo in vigore dal 6 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
