Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In tempo di guerra la Milizia postelegrafica per il disempegno degli speciali servizi ad essa attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra, oltre che dalla propria forza organica in servizio continuativo ed in congedo (di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1146), disporra' anche di una forza complementare tratta dalle categorie in congedo del Regio esercito, stabilita in 3570 uomini con apposite tabelle.
Testo in vigore dal 6 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
