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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 15,270,000 pei lavori di completamento: delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; pei lavori di sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e pei lavori di consolidamento del carcere di Milano.

[8]Tale somma sara' ripartita in 4 rate annuali, di lire 3,817,500 ciascuna, da iscriversi con decreti del Ministro per le finanze in uno speciale capitolo della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia per gli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26, 1926-27 e 1927-28. 1

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 18 giugno 1925.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Rocco - De' Stefani.

[13]Visto, il Guardasigilli Rocco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1927, n. 452

1

La L. 7 aprile 1927, n. 452 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota di spesa a carico dell'esercizio 1927-28, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, e' rinviata agli esercizi successivi".

Testo in vigore dal 4 maggio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1925 al 4 maggio 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 aprile 1927, n. 452

    La L. 7 aprile 1927, n. 452 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota di spesa a carico dell'esercizio 1927-28, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, e' rinviata agli esercizi successivi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-06-18;997~art1 · fonte del testo

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