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[1]Il fondo di cui al precedente articolo verra' stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1939-XVII 1940-XVIII.
[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - MUTI - DI REA EL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 15 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
