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[1]L'Azienda rimettera' annualmente, per l'approvazione, ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni un programma tecnico e finanziario sulle ricerche che intende svolgere.
[2]Le erogazioni fatte sul fondo di cui all'art. 1 devono essere dimostrate dall'Azienda ai Ministeri predetti a periodi trimestrali, mediante la presentazione dei relativi rendiconti documentati.
Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
