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I contributi dello Stato a favore del Governatorato di Roma consolidati nell'ammontare di L. 54.000.000 annue con l'art. 1 del R. decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927-VI, n. 2430 e successive modificazioni, sono prorogati fino all'esercizio finanziario 1963-64.
Testo in vigore dal 13 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
