Art. 10 — Indennità di presenza dei consiglieri comunali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura:
tolto: 1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;
tolto: 2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;
tolto: 3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;
tolto: 4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli comunali possono concedere un'indennita' di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art10 · fonte del testo
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