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Ai volontari indicati nel precedente art. 1, per il tempo in cui prestano servizio nelle Forze armate nazionali, viene riconosciuto il grado corrispondente a quello conseguito nelle Forze armate dello Stato di appartenenza; nonche' lo stato di ufficiale di complemento, di sottufficiale o militare di truppa richiamato in servizio e il trattamento economico e di quiescenza privilegiato (ordinario o di guerra) dei militari nazionali dello stesso grado e categoria.
Testo in vigore dal 11 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
