Provvedimento abrogato dalla l. 26 luglio 1961, n. 709.
Abrogato dal 24 agosto 1961
Provvedimento abrogato dalla l. 26 luglio 1961, n. 709.
Abrogato dal 24 agosto 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 24 agosto 1961. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, e' stabilito in annue lire 10.000.000.000, di cui lire 6.000.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, alle quali si fara' fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1961, N. 709
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-03;1126~art3 · fonte del testo
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