Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1987 al 19 marzo 2005. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare e' tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed e' ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non da' diritto a rimborso di tasse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-02-14;60~art21 · fonte del testo
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