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[1]I contributi del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per il conferimento dei premi ai tori, sono condizionati alla preventiva approvazione di questi.
[2]Nessun contributo puo' dare il Ministero d'agricoltura per l'apertura di stazioni taurine, se queste non siano provviste di riproduttori approvati.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]F. COCCO-ORTU.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
