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[1]Le Provincie possono prescrivere l'approvazione preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica.
[2]Dove le Provincie non provvedano a cio', i Comuni possono per il proprio territorio valersi della stessa facolta'.
[3]I regolamenti per la visita dei tori saranno approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio zootecnico od il suo Comitato.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
