1. Le richieste per l'autorizzazione ad erigere qualsiasi monumento inteso a ricordare il valore di coloro che caddero in alcune azioni delle Forze menzionate nell'articolo 1, o di un reparto di queste, verranno presentate dalla Commissione al Governo italiano per l'approvazione. 2. Nel caso in cui una richiesta del genere veniste fatta direttamente al Governo italiano, quest'ultimo ne riferira' alla Commissione prima di prendere una decisione e giudichera' d'accordo con la Commissione quale azione debba essere svolta in merito.

Testo vigente dal 20 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art7 · fonte del testo

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