In casi di urgenza (decessi, malattie improvvise, onoranze funebri ed altri casi determinati da comprovati, giustificati motivi di necessita) le Autorita' di polizia di confine possono rilasciare, alle persone che non siano gia' munite di tessera di frontiera, e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, un lasciapassare come da modello allegato (n. 2). Il lasciapassare da' facolta' di entrare una sola volta dentro la zona di frontiera dell'altro Stato; ha una validita' massima di tre giorni e deve essere sottoposto al visto della corrispondente Autorita' di frontiera. In casi di estrema urgenza, e particolarmente in casi di accidenti, le Autorita' di polizia di confine possono rilasciare ai medici, alle levatrici ed ai veterinari, residenti dentro la zona di frontiera di confine dei due Stati, un lasciapassare per prestare la loro opera di soccorso nella zona di frontiera dell'altro Stato e per il tempo strettamente indispensabile all'esercizio della medesima.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art10 · fonte del testo

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