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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951
Legge 25 febbraio 1953, n. 167
- Aggiornato al
- 3 aprile 1953
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del…
- Art. 2La zona di frontiera, presa in considerazione nei presente Accordo, si estende nei due…
- Art. 3Agli effetti del presente Accordo sono considerati come abitanti di zona di frontiera: a)…
- Art. 4Le persone di cui all'art. 3 hanno titolo ad ottenere le facilitazioni previste dal…
- Art. 5Il documento che da' diritto ad attraversare la linea di confine ed a circolare nella…
- Art. 6La tessera di frontiera e' titolo personale, valida un anno dal giorno del rilascio…
- Art. 7La tessera di frontiera e' rilasciata, in Italia, dai Questori di Bolzano, di Belluno e…
- Art. 8La tessera di frontiera da' diritto al passaggio giornaliero della frontiera ed al…
- Art. 9Il passaggio della frontiera, in uscita ed in entrata, deve avere luogo, attraverso i…
- Art. 10In casi di urgenza (decessi, malattie improvvise, onoranze funebri ed altri casi…
- Art. 11I prodotti delle zone di frontiera elencati nella lista A allegata al presente Accordo…
- Art. 12I proprietari, i conduttori di terreno ed i titolari di diritti fondiari indicati alle…
- Art. 13Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle parti contraenti al…
- Art. 14Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla…
- Art. 15Saranno reciprocamente ammessi alla importazione od alla esportazione temporanea se…
- Art. 16Esigendolo le circostanze locali, le Autorita' doganali dei due Paesi potranno concedere…
- Art. 17L'esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione non comprende le indennita' per…
- Art. 18Fatta eccezione per il pascolo di lunga durata, il quale rimane provvisoriamente…
- Art. 19Per la esecuzione ed il perfezionamento del presente accordo e per la sorveglianza sul…
- Art. 20Le due Parti contraenti si riservano la facolta' di vietare l'entrata nel rispettivo…
- Art. 21La data dell'entrata in vigore del presente Accordo verra' stabilita mediante scambio di…
