1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono avvenire in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile. 2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1 avranno luogo secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art26 · fonte del testo

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