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Amministrativo
Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977
Legge 24 ottobre 1980, n. 765
- Aggiornato al
- 18 novembre 1980
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica…
- Art. 2I trasporti di viaggiatori effettuati con autobus tra la Repubblica italiana e la…
- Art. 3Sono esonerati dal regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 i trasporti turistici…
- Art. 4Le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 2…
- Art. 5Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di o per conto proprio tra i due Stati…
- Art. 6L'autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali di merci consente ogni volta…
- Art. 7Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingente, i seguenti…
- Art. 8Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica democratica tedesca che…
- Art. 9Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 sono di tre tipi: a) autorizzazioni valide per un…
- Art. 10Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere vidimate, all'ingresso e…
- Art. 11Per il controllo sanitario, doganale e di frontiera saranno applicate le disposizioni…
- Art. 12I trasporti di malati gravi, di animali e di merci deperibili avranno la precedenza al…
- Art. 13I veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci devono essere idonei al…
- Art. 14I trasportatori, i conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, i viaggiatori, nonche'…
- Art. 15I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti non sono…
- Art. 16Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli…
- Art. 17Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 18Sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza…
- Art. 19I pezzi staccati destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti…
- Art. 20I trasportatori aventi sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che…
- Art. 21I conducenti sono tenuti a portare con se' i documenti che, in conformita' alle…
- Art. 22Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, e se…
- Art. 23Allorche' le Autorita' competenti di una delle Parti Contraenti constatano che un…
- Art. 24Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali sono le Autorita'…
- Art. 25I trasporti previsti dal presente Accordo sono consentiti a condizione che al momento…
- Art. 26Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti…
- Art. 27Tutte le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente…
- Art. 28Il presente Accordo non potra' invalidare gli impegni internazionali assunti dall'una o…
- Art. 29Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno…
