I saldi tra le entrate e le spese realizzati nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dall'altra Parte Contraente saranno trasferiti conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamento in vigore tra le due Parti Contraenti. Nel caso in cui tale Accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in valuta convertibile. Le somme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno soggette ad alcuna imposizione o restrizione su base di reciprocita'.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art11 · fonte del testo

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