[1]Articolo VII

[2]Fino al 30 settembre 1951 - data della cessazione della sua attivita' - l'IRO esercitera' a favore dei profughi, la cui assistenza, ai termini del presente Accordo, viene trasferita al Governo italiano e che saranno protetti dal Governo italiano, l'assistenza per il loro rimpatrio e risistemazione in Paesi di accoglimento. E' inteso che l'IRO potra' continuare a fornire ai profughi quei servizi di documentazione, di certificazione e di assistenza legale che saranno necessari, senza che cio' comporti alcun onere per il Governo italiano. Inoltre, l'IRO potra' presentare al Governo italiano suggerimenti su ogni questione riguardante i legittimi interessi dei profughi.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;907~accordo-artvii · fonte del testo

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