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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950
Legge 25 giugno 1952, n. 907
- Aggiornato al
- 25 luglio 1952
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1E' approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dal 10 dicembre 1950.
- Art. 3L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo e' affidata all'Amministrazione…
- Art. 4Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei profughi…
- Art. iAccordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi…
- Art. iiArticolo II Alla data del 10 febbraio 1951, l'IRO trasferira' al Governo italiano la…
- Art. iiiArticolo III Alla data del 10 febbraio 1951, l'IRO concentrera' a Bagnoli i profughi in…
- Art. ivArticolo IV Entro il 15 gennaio 1951, l'IRO fara' pervenire al Governo italiano due…
- Art. vArticolo V Il Governo italiano si riserva il diritto di negoziare con il costituendo Alto…
- Art. viArticolo VI Il Governo italiano si riserva di affidare, ai sensi della lettera c)…
- Art. viiArticolo VII Fino al 30 settembre 1951 - data della cessazione della sua attivita' -…
- Art. viiiArticolo VIII Il Governo italiano gradira' ogni forma di assistenza che le Societa'…
- Art. ixArticolo IX A riconoscimento dell'onere cui si sottopone il Governo italiano, l'IRO…
- Art. xArticolo X Per le spese inerenti all'esecuzione del programma delle operazioni in Italia…
- Art. xiArticolo XI La soluzione del problema riguardante i "casi difficili" ospedalizzati che…
- Art. xiiArticolo XII Il presente Accordo, che avra' effetto dal 1 dicembre 1950, entrera'…
