[1]Articolo XXVII

[2]Sara' richiesta una autorizzazione preventiva:

  • 1)per imbarcare o sbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e merci a destinazione di un terzo Paese o in provenienza da esso;
  • 2)nel caso di voli tra scali (o tra aerodromi geograficamente vicini ad essi) compresi in uno degli itinerari indicati negli articoli XXII e XXIII, quando si tratti del trasporto di piu' di quattro passeggeri;
  • 3)per ogni volo a destinazione dei territori di oltre mare, diversi da quelli dell'Africa del nord;
  • 4)se trattasi, escluso ogni cabotaggio, di ottenere una deroga alle disposizioni del precedente articolo XXVI.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxxvii · fonte del testo

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