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Civile
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949
Legge 12 marzo 1953, n. 234
- Aggiornato al
- 20 aprile 1953
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1E' approvato l'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto.
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta…
- Art. iAccordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la…
- Art. iiArticolo II Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti…
- Art. iiiArticolo III I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze…
- Art. ivArticolo IV 1) Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente, relativi…
- Art. vArticolo V Salve le disposizioni che saranno determinate dall'entrata in vigore della…
- Art. viArticolo VI Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene opportuno di modificare una…
- Art. viiArticolo VII Le due Parti contraenti convengono di creare una Commissione mista…
- Art. viiiArticolo VIII Ogni controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del…
- Art. ixArticolo XIX 1) Su ciascuna delle rotte indicate nell'articolo XXIII i servizi convenuti…
- Art. xArticolo X Ove le due Parti contraenti abbiano ratificato una convenzione aeronautica…
- Art. xiArticolo XI Il presente Accordo, ed ogni altro atto destinato a completarlo e a…
- Art. xiiArticolo XII Le disposizioni del Titolo I sono applicabili a tutti i trasporti…
- Art. xiiiArticolo XIII Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica…
- Art. xivArticolo XIV 1) Ciascuno dei servizi convenuti puo' essere esercito immediatamente o ad…
- Art. xvArticolo XV Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facolta' di negare a una…
- Art. xviArticolo XVI Ciascuna delle Parti contraenti avra' il diritto, previo avviso all'altra…
- Art. xviiArticolo XVII 1) Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti…
- Art. xviiiArticolo XVIII Per l'esercizio delle rotte indicate nell'articolo XXII, le Autorita'…
- Art. xxArticolo XX 1) La determinazione delle tariffe dovra' essere fatta a tassi ragionevoli…
- Art. xxiArticolo XXI A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, le…
- Art. xxiiArticolo XXII Servizi contigui convenuti: 1) Servizi italiani: Scali in partenza Scali di…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Altri Servizi convenuti tra i territori italiano e francese. Parte di…
- Art. xxivArticolo XXIV I Governi italiano e francese, desiderando facilitare tra i loro due Paesi…
- Art. xxvArticolo XXV In ogni caso, i voli a destinazione dell'una delle Parti contraenti…
- Art. xxviArticolo XXVI Tranne il caso di speciale autorizzazione un aeromobile dell'una delle…
- Art. xxviiArticolo XXVII Sara' richiesta una autorizzazione preventiva: 1) per imbarcare o…
- Art. xxviiiArticolo XXVIII Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di vietare il…
- Art. xxixArticolo XXIX Dato il carattere particolare del traffico aereo che forma oggetto del…
- Art. xxxArticolo XXX Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno provvisoriamente a…
