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Miscellanea
Accordo Titolo II
Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 · Legge 8 gennaio 1979, n. 15
- Aggiornato al
- 24 gennaio 1979
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1TITOLO II UTILIZZAZIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE Articolo 1. Tutti gli importi…
- Art. 2Ciascun credito d'azione speciale e' concesso per il finanziamento di un programma o di…
- Art. 3Tranne per quanto previsto dall'articolo 4, i termini della restituzione di ciascun…
- Art. 4I crediti d'azione speciale sono espressi in una o piu' monete degli Stati membri e sono…
- Art. 5In conformita' delle procedure consuete dell'Associazione, l'Amministratore e'…
- Art. 6Per ciascun credito d'azione speciale e' concluso un singolo accordo di credito fra il…
- Art. 7Le somme di ciascun credito d'azione speciale possono essere utilizzate per spese nella…
- Art. 8Il rimborso del capitale dei crediti d'azione speciale e' pagabile al Conto d'azione…
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