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Miscellanea
Accordo
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950 · Legge 25 giugno 1952, n. 812
- Aggiornato al
- 16 luglio 1952
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo Il Governo della Repubblica…
- Art. 2Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto di…
- Art. 3a) Ciascuno dei servizi menzionati nell'articolo precedente avra' inizio non appena la…
- Art. 4I diritti di gestione aerea precedentemente concessi da ciascuna delle Parti Contraenti a…
- Art. 5a) Le tasse e gli altri oneri fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti imponga o…
- Art. 6I certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dia una…
- Art. 7a) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel…
- Art. 8Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare o revocare…
- Art. 9Il presente Accordo e il suo allegato, nonche' ogni altro atto che li completi o li…
- Art. 10Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente…
- Art. 11Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed…
- Art. 12Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in ogni momento, notificare all'altra il suo…
- Art. 13Le Imprese designate da una delle Parti Contraenti possono sopprimere alcuni degli scali…
- Art. 14Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente nel giorno della sua firma e…
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