• 1)Il trattamento previsto dall'art. 5, comma 1) del Protocollo in merito alle comunicazioni ufficiali ed al trasferimento dei documenti riguarda in particolare le precedenze nonche' le tariffe per le informazioni alla stampa, alla radio, alla televisione ed al cinema.
  • 2)Tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dal Centro o dirette al medesimo possono essere effettuate a mezzo di cifrari o di corrieri o di valige sigillate, ed anche a mezzo radio, e godranno dei privilegi ed immunita' quali sono previste per le missioni diplomatiche a accreditate in Italia.
  • 3)La corrispondenza e tutte le altre comunicazioni dirette alla di lezioni del Centro o da essa provenienti sono considerate ufficiali.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art4 · fonte del testo

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