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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, con allegato e protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975
Legge 12 marzo 1977, n. 139
- Aggiornato al
- 23 aprile 1977
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA…
- Art. 2I prodotti originari d'Israele beneficiano, all'importazione nella Comunita', delle…
- Art. 3Nessun nuovo dazio doganale all'importazione ne' tassa di effetto equivalente, nessuna…
- Art. 4Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa d'effetto equivalente sono…
- Art. 5La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o…
- Art. 6L'accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea…
- Art. 7L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di…
- Art. 8Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno…
- Art. 9I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tali pagamenti nello…
- Art. 10L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione…
- Art. 11Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano…
- Art. 12Se le offerte fatte da imprese israeliane sono tali da pregiudicare il funzionamento del…
- Art. 13Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di…
- Art. 14Se una delle Parti contraenti costata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra…
- Art. 15In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta'…
- Art. 16Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che possono provocare le…
- Art. 17In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di…
- Art. 18E istituita una Commissione mista incaricata di gestire l'accordo e di curarne la…
- Art. 19La Commissione mista e' composta da rappresentanti degli Stati membri e da rappresentanti…
- Art. 20La presidenza della Commissione mista e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti…
- Art. 21Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a)…
- Art. 22Nei settori contemplati dall'accordo: - il regime applicato da Israele nei confronti…
- Art. 23Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti…
- Art. 24Le Parti contraenti si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione…
- Art. 25I protocolli allegati all'accordo ne costituiscono parte integrante.
- Art. 26Ogni Parte contraente puo' denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente…
- Art. 27L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la…
- Art. 28Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese…
