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Costituzionale
Accordo Trad.
Approvazione ed esecuzione dell'accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954 · Legge 26 luglio 1978, n. 477
- Aggiornato al
- 24 agosto 1978
- Articoli
- 13
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- 21
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2L'obbiettivo dell'Organizzazione e' quello di aumentare la precisione e la qualita' dei…
- Art. 3Saranno Membri dell'Organizzazione sia le Parti contraenti firmatarie del presente…
- Art. 4L'Organizzazione comprende un Comitato direttivo, un Ufficio esecutivo e una o piu'…
- Art. 5Il funzionamento dell'Organizzazione si basa sui seguenti principi a) l'esecuzione del…
- Art. 6dell'Organizzazione La Sede dell'Organizzazione verra' designata dal Comitato direttivo…
- Art. 7finanziari e contributi I mezzi dell'Organizzazione provengono dai contributi versati dai…
- Art. 8di lavoro iniziale Il programma iniziale comporta tra l'altro: a) un confronto obiettivo…
- Art. 9Il Governo di ogni Paese Membro dell'Organizzazione europea di cooperazione economica o…
- Art. 10a) Ogni Parte contraente potra' notificare la sua intenzione di ritirarsi…
- Art. 11Il presente Accordo potra' essere emendato dal Comitato direttivo su proposta di un…
- Art. 12in vigore a) Il presente Accordo entrera' in vigore per i firmatari all'atto della sua…
- Art. 13dell'Organizzazione In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il Comitato direttivo…
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