[1]Articolo IX

[2]Secondo le necessita' e secondo gli accordi che potranno esser raggiunti in relazione allo scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV e con le limitazioni di cui all'articolo III, e secondo i termini e le condizioni che potranno essere stabiliti di comune accordo, specifici accordi potranno, di volta in volta, essere conclusi tra le Parti per l'affitto, o la vendita e l'acquisto di materiali, ad eccezione di materiale nucleare speciale, in quantita' maggiori di quelle occorrenti per ricerche, quando i materiali stessi non siano disponibili commercialmente.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artix · fonte del testo

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