1. - Convenzioni o Accordi speciali potranno esseri stipulati tra due o piu' Stati aventi interessi comuni in relazione alle loro condizioni sanitarie, geografiche, sociali o economiche per facilitare l'applicazione del presente Regolamento; in particolare per quanto riguarda:

  • a)lo scambio diretto e rapido di informazioni epidemiologiche tra territori vicini;
  • b)le misure sanitarie applicabili al traffico costiero internazionale e al traffico internazionale sulle vie d'acqua interne, compresi i laghi;
  • c)le misure sanitarie applicabili alle frontiere dei territori limitrofi;
  • d)la riunione di due o piu' territori in uno solo per l'applicazione di ogni misura sanitaria prevista dal presente Regolamento;
  • e)l'utilizzazione dei mezzi di trasporto appositamente predisposti per lo spostamento di persone infette. 2. - Le Convenzioni o gli accordi previsti al paragrafo 1 del presente articolo non potranno essere in contrasto col presente Regolamento. 3. - Gli Stati comunicheranno all'Organizzazione tutte le convenzioni o gli accordi che verranno nella determinazione di concludere ai sensi del presente articolo. L'Organizzazione informera' immediatamente tutte le Amministrazioni sanitarie della stipula di tali convenzioni o accordi.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art98 · fonte del testo

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