1. - I carichi e le merci non sono soggetti alle misure sanitarie previste dal presente Regolamento se non nel caso in cui provengano da zone infette e se l'Autorita' sanitaria ha motivo di ritenere che tali carichi e merci possano essere stati contaminati dall'agente causale di una delle malattie sottoposte al presente Regolamento o costituire un veicolo di diffusione di una di tali malattie. 2. - Salvo quanto previsto dall'art. 70, le merci, diverse dagli animali viventi, in transito senza trasbordo non sono sottoposte ad alcuna misura sanitaria e possono essere trattenute nei porti, negli aeroporti o ai posti di frontiera. 3. - Il rilascio di un certificato di disinfezione per le merci che siano oggetto di un commercio tra due Paesi puo' essere regolato da accordi bilaterali tra il Paese esportatore e il Paese importatore.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art47 · fonte del testo

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