1. - Ogni questione o controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento o di qualsiasi Regolamento aggiuntivo puo' essere sottoposta, da parte di qualsiasi Stato interessato, al Direttore generale che tentera' allora di risolvere la questione o la controversia. In mancanza di una composizione il Direttore generale, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi Stato interessato, sottopone la questione o la controversia all'esame del Comitato o di altro organo competente dell'Organizzazione. 2. - Ogni Stato interessato ha il diritto di essere rappresentato davanti a tale comitato o a tale altro organo. 3. - Ogni controversia che non sia stata risolta mediante detta procedura puo', a richiesta, essere portata, da qualsiasi Stato interessato, davanti alla Corte internazionale di giustizia per una decisione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art106 · fonte del testo

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