1. - Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1971. 2. - Ogni Stato che divenga membro dell'Organizzazione dopo tale data e che non sia gia' parte del presente Regolamento puo' notificare il proprio rifiuto o le proprie riserve in relazione ad esso e cio' entro il termine di tre mesi a partire dalla data in cui tale Stato diviene membro dell'Organizzazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 101, e tranne che nel caso di rifiuto, il presente Regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato allo scadere del periodo summenzionato.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art103 · fonte del testo

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