[1]Art. III

[2]Deposito delle lire

[3]Il deposito delle lire sul conto del Governo degli Stati Uniti d'America per il pagamento dei prodotti e dei noli finanziati dal Governo degli Stati Uniti d'America (ad eccezione dei maggiori costi risultanti dall'obbligo di usare navi battenti bandiera statunitense) sara' eseguito al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni effettuate in Italia dal Governo degli Stati Uniti in base all'Accordo del 25 gennaio 1947 ed al successivo scambio di Note tra i Governi d'Italia e degli Stati Uniti in data 15 aprile 1948. Tali depositi in lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 b) dell'Accordo del 1947.

Testo vigente dal 1 aprile 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-02-19;236~accordo-artiii · fonte del testo

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