[1]Art. III DEPOSITO DELLE LIRE

[2]L'ammontare delle lire che devono essere depositate sul conto degli Stati Uniti corrispondera' al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsate o finanziate dal Governo U.S.A. in base alla legge 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti, e di carico, scarico, stivaggio, ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica alle transazioni effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia, in base all'accordo del 25 gennaio 1947, e all'accordo di cui al successivo scambio di note fra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti U. S. A. in lire di cui al paragrafo 6 (b) dell'accordo del 1948.

Testo vigente dal 28 marzo 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-01-29;112~accordo-artiii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari