Per i prodotti di cui alla sezione B del presente Protocollo, ad eccezione di quelli delle voci tariffarie nn. 73.12 e 73.13, la Svezia si riserva, qualora cio' si rivelasse assolutamente necessario in uno stadio successivo e previa consultazione in sede di Comitato misto, la possibilita' di stabilire dei massimali indicativi quali definiti nella sezione A del detto Protocollo e le cui modalita' saranno identiche a quelle ivi menzionate. Per le importazioni che superino i massimali, possono essere ristabiliti i dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei Paesi terzi.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~protocollo-art4 · fonte del testo

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