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[1]Nella cessione del Colombe' dall'Amministrazione della guerra al comune di Torino, sono comprese quelle parti considerate come immobili per destinazione, a senso dell'art. 414 del Codice civile.

[2]Sono pero' da eccettuarsi gli oggetti di arredamento da caserma (camerate e scuderia), gli impianti e gli apparecchi di fucina, di cucina, di riscaldamento, di illuminazione, d'ogni genere, lavanderia, ecc.; le suppellettili ed in generale tutti quegli oggetti di finimenti che l'Amministrazione militare ritenesse di utile impiego nei nuovi fabbricati militari da erigersi in base alla convenzione 14 novembre 1904.

Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-09;340~art6 · fonte del testo

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